Dichiarazione di consumo energia elettrica anno 2023 – chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane

Il Testo unico delle Accise (approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche), nel regolamentare il regime fiscale dell’energia elettrica, individua i soggetti obbligati (art. 53, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche) al pagamento dell’accisa ad essa connessa ed agli adempimenti conseguenti. Tali soggetti devono presentare una dichiarazione annuale (prevista dal comma 8 dell’art. 53 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche) per comunicare all’Agenzia delle Dogane gli elementi necessari per l’accertamento e liquidazione del debito d’imposta.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale sono:

  • esercenti officine di produzione o di acquisto di energia elettrica, titolari di Licenza di esercizio rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto (la presentazione della dichiarazione non è dovuta dagli esercenti officine elettriche che versano anticipatamente l’imposta mediante canone di abbonamento annuale);
  • esercenti attività di vendita dell’energia elettrica ai consumatori finali, titolari di Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale.

L’adempimento dichiarativo deve essere assolto esclusivamente in forma telematica entro il 31 marzo 2024, utilizzando la Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, con la tecnologia basata su “Web Service”.

L’utilizzo della piattaforma è possibile attraverso due canali alternativi:

  • tramite il portale dell’Agenzia delle Dogane, accedendo al sistema tramite SPID/CNS del legale rappresentante (modalità User to System – U2S);
  • attraverso l’utilizzo di un software (modalità System to System – S2S).

Si ricorda che entrambe le modalità di trasmissione prevedono alcune attività preliminari. In particolare, l’azienda dovrà (Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 156148/2019):

  • richiedere, tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU), l’autorizzazione alla trasmissione della Dichiarazione di Energia Elettrica con profilo “Sottoscrittore” (identificata con il codice “dlr_enelettr_sottoscrittore” per l’energia elettrica) che consente di accedere alla compilazione, validazione ed invio dei dati in modalità U2S o di firmare i dati nell’invio della dichiarazione in modalità S2S;
  • nel caso di soggetto obbligato all’invio telematico diverso da Persona Fisica, nominare un Gestore che potrà coincidere con il legale rappresentante della società;
  • inserire eventuali soggetti delegati all’invio della dichiarazione, che potranno essere anche soggetti esterni alla società.

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione alla trasmissione della Dichiarazione di Energia Elettrica si ricorda che nel caso in cui il delegato non coincida con il legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall’Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell’operatore, di idonea procura scritta.

In quest’ultimo caso, tenuto conto della necessità di convalida della delega da parte degli uffici doganali, si invitano le aziende interessate a procedere con sollecitudine con l’avvio del procedimento autorizzativo.

Rispetto alla dichiarazione dell’anno 2022, la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa della produzione o del vettoriamento dell’energia elettrica non ha subito modifiche.

Limitatamente ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica, l’Agenzia ha ricordato che è ormai a regime il sistema di contabilizzazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica per ambiti territoriali, ordinari (le regioni a statuto ordinario) e speciali (uno per ciascuna delle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, e due relativi a ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano), in uso dall’anno di imposta 2021.

Le novità del modello per l’anno 2023 

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale sono state aggiornate dall’Agenzia delle Dogane per coordinare i dati inseriti dai distributori e dai venditori nella dichiarazione annuale con quelli forniti dai medesimi soggetti nelle comunicazioni mensili (rese ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.L.124/2019). A tal riguardo, sono state apportate alcune modifiche alle denominazioni dei quadri del modello AD-1, al fine di rendere più immediata la distinzione tra il flusso fisico dell’energia elettrica distribuita e fornita ai consumatori finali dalla relativa catena del valore (cioè, dall’energia elettrica ceduta e fatturata ai medesimi soggetti).

In particolare, si riepilogano di seguito le novità introdotte:

  1. Nella denominazione del prospetto dei QUADRI A, B, C, E è stato precisato il termine “OFFICINA”, al fine di evidenziare che la compilazione è dovuta dagli esercenti tali impianti (cosiddetti, soggetti obbligati con licenza).
  1. b. Il QUADRO G è stato rinominato come ENERGIA ELETTRICA USCENTE, invece che “ceduta”, al fine di evidenziare la natura fisica dei flussi di energia ivi dichiarati. Di conseguenza, è stata aggiornata la legenda della TIPOLOGIA DI USCITA.
  1. c. In analogia con il quadro D del modello AD-2 relativo al gas naturale, il QUADRO I del modello AD-1 è stato rinominato come ENERGIA ELETTRICA VENDUTA, invece che “fatturata”. Inoltre, il QUADRO I è stato inserito nel PROSPETTO ANNUALE DELL’ENERGIA ELETTRICA COMMERCIALIZZATA, di nuova introduzione. La relativa legenda è stata conseguentemente aggiornata, in particolare con la nuova denominazione “TIPOLOGIA DI VENDITA”, invece che “fornitura”, trattandosi, evidentemente, di informazioni sulla catena del valore dell’energia elettrica che devono essere dichiarate dai soggetti obbligati che la commercializzano come materia prima, non già dai distributori che ne curano il dispacciamento.

Risultato della liquidazione dell’accisa 

L’Agenzia ha ricordato che l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso (Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 379481/RU del 17 agosto 2022) e che il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in presenza della cessazione dell’attività da parte dell’operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario. Ciò posto, il rimborso del credito può essere richiesto entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all’ultimo anno di attività.

Le istruzioni per la compilazione dei modelli sono riportate nella circolare ADM (circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 30 del 27 dicembre 2023) all’Allegato 1, per il settore dell’energia elettrica, e all’Allegato 2 per il settore del gas naturale.

Da ultimo, si segnala che l’Agenzia delle Dogane ha messo a disposizione un canale di assistenza per la risoluzione di problemi tecnici relativi alla Nuova Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, accessibile tramite il servizio “Assistenza online”, disponibile in Home > Contatti e assistenza. Inoltre, è stato attivato un servizio di assistenza specialistica per le dichiarazioni annuali dell’energia elettrica e del gas naturale 2022, accessibile h24 tramite il numero verde 800 128417.

Per tutte le informazioni  contatta il Servizio Energia

 

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