Addizionali accise gas

Negli ultimi mesi del 2025 la questione delle addizionali alle accise gas è tornata alla ribalta quando la Corte d’Appello di Milano, con ordinanza del 31 ottobre 2025 ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano l’addizionale regionale sul gas naturale. Secondo la Corte, la disciplina in materia di addizionale gas è del tutto sovrapponibile a quella dell’addizionale elettrica già dichiarata incostituzionale, e le relative considerazioni giurisprudenziali sono quindi pienamente applicabili anche in questo ambito.

Muovendo dalla sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica, la Corte d’Appello di Milano ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Consulta.

Se la Corte Costituzionale dovesse accogliere la questione, la decisione avrebbe effetto retroattivo: verrebbe meno la legittimità del prelievo sin dall’origine, fatti salvi i rapporti ormai esauriti per decorso del termine di prescrizione decennale e si aprirebbe per le imprese la possibilità di recuperare le somme versate indebitamente negli ultimi dieci anni, consolidando al contempo un principio di coerenza tra fiscalità interna e diritto unionale in materia di accise.

Nel 2020, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che sanciva che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica abrogata nel 2012, andava in realtà disapplicata sin dall’epoca dell’entrata in vigore della Direttiva 2008/118/CE in ragione del contrasto con la Direttiva stessa, si mise in moto un complesso meccanismo per il recupero di quanto indebitamente pagato dal cliente nei confronti del fornitore e conseguentemente di questo nei confronti dell’erario.

All’epoca, proprio al fine di evitare il proliferare di cause, Confindustria si era interfacciata con il MEF per suggerire una proposta volta a creare un sistema che consentisse al consumatore di agire direttamente nei confronti dell’erario, anche attraverso crediti di imposta. Il MEF non si era dimostrato propenso ad accogliere la proposta e la successiva sentenza della Cassazione che chiariva che il consumatore finale di energia elettrica non è legittimato a richiedere il rimborso dell’addizionale all’Amministrazione Finanziaria, in quanto soggetto estraneo al rapporto d’imposta che intercorre unicamente tra l’Erario ed il fornitore, poneva fine agli sforzi di Confindustria.

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