Energivori: pubblicata Circolare CSEA 3/2024 – pagamento diretto contributo minimo dovuto

La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA ha pubblicato la CIRCOLARE N. 3/2024/ELT (https://www.csea.it/settore-elettrico/circolare-n-3-2024-elt/) in cui fornisce le indicazioni sul pagamento diretto del contributo minimo dovuto, determinato in termini di percentuale del VAL per gli energivori.

Nella Delibera 619/2023, con la quale l’ARERA ha definito in via di urgenza le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, è previsto che le imprese, incluse quelle che hanno già presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria chiusa nel mese di dicembre 2023, possano richiedere a CSEA – in luogo dell’applicazione della componente ASOS – il pagamento diretto del contributo minimo dovuto determinato in termini di percentuale del VAL, differenziato in base alla propria classe di appartenenza.

Di seguito il contenuto della circolare:

MODALITA’ OPERATIVE

Pertanto, dal 24 gennaio 2024 fino alle ore 23:59 del 13 febbraio 2024, per la presentazione della suddetta richiesta attraverso il Portale, le imprese che hanno presentato istanza d’accesso all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2024 entro il termine del 22 dicembre 2023 potranno:

  • richiedere la rettifica della dichiarazione presentata per l’annualità 2024 inserendo come motivazione “applicazione classe di tipo VALR”;
  • successivamente all’abilitazione della rettifica da parte della CSEA, integrare la dichiarazione selezionando la cella in corrispondenza della seguente affermazione.

 

L’impresa richiede alla CSEA, in luogo dell’applicazione della componente ASOS, il pagamento diretto del contributo minimo dovuto determinato in termini di percentuale del VAL, differenziato in base alla propria classe di appartenenza. L’impresa dichiara di essere consapevole che la presente richiesta ha natura vincolante così come disposto dal comma 2.6 dell’Allegato A della delibera 619/2023/R/eel.”

  • concludere la procedura di rettifica con l’invio della dichiarazione.

Si precisa che la suddetta opzione prevede che il pagamento del contributo minimo dovuto, calcolato come stabilito dall’art. 9, comma 9.2, dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel, sia regolato direttamente con CSEA secondo le modalità e le tempistiche definite dai successivi commi 9.3 e 9.4 dell’Allegato A e secondo gli importi definiti dall’art. 15, comma 15.9, del medesimo Allegato A.

Pertanto, la componente Asos viene azzerata in fattura per i punti di prelievo nella titolarità delle imprese che hanno esercitato tale opzione.

Si precisa, inoltre, che tale richiesta ha natura vincolante per la relativa annualità di competenza n. Tuttavia, come stabilito all’art. 9, commi 9.8 e 9.9, dell’Allegato A, entro il 31 maggio dell’anno n+1 la CSEA verificherà i dati di prelievo dell’anno di competenza n di tutte le imprese al fine di individuare l’opzione più vantaggiosa per ciascuna di esse, procederà al calcolo dell’importo definitivo della contribuzione dovuta ed alla regolazione di eventuali importi a conguaglio entro il 30 giugno dell’anno n+1, come previsto dal comma 9.9 dell’Allegato A.

Per tutte le informazioni  contatta il Servizio Energia

 

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